Art. 8.
(Comunità del Parco).

      1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco.
      2. I comuni e le province che aderiscono al Parco sono rappresentati rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato.
      3. I componenti della comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.
      4. La comunità del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto.